Art. 27.
(Norme sul personale degli organismi per le informazioni e la sicurezza ed assunzioni dirette).

      1. In via transitoria ed in attesa di una nuova disciplina del personale degli organismi per le informazioni e la sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede

 

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ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a fissare rispettivamente la consistenza dell'organico del CESIS e del SIS, distinguendo e regolando separatamente il ruolo di operatori delle informazioni e della sicurezza ed il ruolo amministrativo.
      2. Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:

      «Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere conforme del Comitato di cui all'articolo 2, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell'ambito di esse, nonché le modalità più idonee alla formazione e all'aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego».

      3. All'articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dopo le parole: «ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6» sono inserite le seguenti: «né possono essere incaricate di svolgere attività a favore dei predetti Servizi,».
      4. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi per le informazioni e la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.